Fattispecie di danno delle persone giuridiche. Danno all'immagine.

Scritto da: Anastasia Fiorio - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Il danno all’immagine rappresenta una delle più rilevanti espressioni del danno non patrimoniale nelle persone giuridiche. Se in passato la giurisprudenza era incline a riconoscere tale categoria esclusivamente in capo alle persone fisiche, l’evoluzione interpretativa – alla luce di un’applicazione costituzionalmente orientata dell’art. 2 della Costituzione – ha esteso la tutela anche agli enti collettivi, affermando la possibilità per questi ultimi di subire pregiudizi risarcibili alla propria identità, reputazione e considerazione sociale.

Tra le fattispecie di danno non patrimoniale risarcibile in favore di persone giuridiche va riconosciuta notevole importanza alla figura del danno all'immagine, che può derivare alla società o all'ente sia da condotte penalmente rilevanti, come nel caso di atti diffamatori, sia da illeciti civili e, secondo un'interpretazione ormai pacifica, anche da inadempimenti contrattuali.

Nel concetto di danno all'immagine si fa comunemente rientrare la lesione di una pluralità di diritti, per loro natura legati alla personalità umana (diritto al nome, alla reputazione, all'identità, ecc.), che, tuttavia, grazie all'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, sono stati riconosciuti anche in capo alle persone giuridiche.

Ai sensi dell’art. 2059 c.c., il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge. Tuttavia, la lettura evolutiva operata dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha ampliato tali ipotesi, includendo nel novero dei soggetti tutelati anche le persone giuridiche, ove si tratti della lesione di situazioni giuridiche soggettive equivalenti ai diritti fondamentali della persona umana.

Nelle sentenze della Suprema Corte viene costantemente ribadito quanto storicamente affermato nella decisione n. 12929/2007, ovvero che: «Anche nei confronti della persona giuridica e in genere dell'ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica ... che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra l'immagine della persona giuridica o dell'ente; allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, e se dimostrato, il danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente che esprime la sua immagine, sia sotto il profilo dell'incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca».

Anche per le persone giuridiche, dunque, vengono distinti i due profili, "personale" – laddove si faccia riferimento alla reputazione degli organi che agiscono in rappresentanza e nell'interesse della persona giuridica, e quello "commerciale" – laddove invece si faccia riferimento alla reputazione della società o ente rispetto alla sua sfera di azione.

Sul tema, si registrano numerose sentenze di condanna al risarcimento del danno alla reputazione commerciale nei confronti di Istituti bancari per illegittima segnalazione di società commerciali alla Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia.

Al riguardo la Suprema Corte ha, precisato che: «la segnalazione di una posizione in sofferenza non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza (Cass. 1° aprile 2009, n. 7958 richiamata in Cass. civ., Sez. I, 9 luglio 2014, n. 15609)». In difetto dei superiori presupposti, la Banca che ha effettuato una segnalazione "affrettata" può essere chiamata a risarcire non solo eventuali danni patrimoniali ma anche il danno non patrimoniale, consistenti nel discredito che deriva dalla segnalazione illegittima.


Concludendo possiamo riassumere che il danno all’immagine costituisce oggi una categoria autonoma di danno non patrimoniale risarcibile anche in capo alle persone giuridiche, ove venga in rilievo la lesione di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti. La giurisprudenza ha chiaramente superato l’originario limite del danno morale soggettivo, riconoscendo che la reputazione e l’identità di un ente sono beni immateriali suscettibili di tutela giuridica, anche attraverso il rimedio risarcitorio.

In tale prospettiva, assume rilievo centrale non tanto la natura “immateriale” del pregiudizio, quanto la sua incidenza negativa sulla funzione sociale, economica o istituzionale dell’ente leso, con l’effetto di consolidare un’interpretazione ampia e moderna della responsabilità civile in linea con i valori costituzionali.




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Avvocato Anastasia Fiorio a San Bonifacio
Anastasia Fiorio

Avvocato civilista