Pubblicazione legale:
Riporto il caso di un dipendente che si è presentato presso il mio studio perché ha visto respinta la propria domanda al fondo di garanzia INPS: purtroppo, lo stesso non aveva rispetto tutti i termini richiesti dall'inter richiesto dall'INPS. Iniziamo con una domanda, come segue.
Se la mia azienda (che non è già stata coinvolta in procedura
concorsuale) non ha onorato le ultime tre buste paga ed il TFR
(Trattamento di Fine Rapporto) come lavoratore singolo posso accedere
al Fondo di Garanzia INSP, ma quali sono i tempi di prescrizione per
il deposito della mia domanda?
Per la domanda al Fondo di Garanzia
INPS, i tempi di prescrizione sono di 5 anni. Questo termine decorre dal deposito
del Ricorso per emissione di decreto ingiuntivo, solitamente.
Come sappiamo il Fondo di
Garanzia INPS interviene per tutelare i lavoratori dipendenti in caso
di insolvenza del datore di lavoro, erogando sia una porzione dei
crediti di lavoro relativi agli ultimi tre mesi del rapporto
lavorativo (spesso l’importo retributivo viene depurato di rol,
ferie, etc.), sia il TFR.
Quindi, se da un lato è importante
presentare la domanda entro questo termine quinquennale per non
perdere il diritto alla prestazione, c'è un'importante precisazione
da fare al riguardo.
Secondo le disposizioni INPS, oltre
al termine di prescrizione di 5 anni, esiste un ulteriore requisito
temporale: è necessario avviare l'azione esecutiva nei confronti del
datore di lavoro entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro
(dimissioni o licenziamento).
Se non si intraprende questa azione
esecutiva entro il termine di 6 mesi, l'INPS può effettivamente
respingere la domanda al Fondo di Garanzia, come stabilito dalle
circolari INPS sull'argomento (tra le varie v. Circolare numero 70
del 26-07-2023).
Sappiate anche che la lettera di
intervento legale (o diffida) per il pagamento di quanto dovuto non
costituisce “azione esecutiva” come richiesto dall'INPS.
Per "azione esecutiva" INPS
intende l’intero iter di recupero coattivo, quindi una procedura
esecutiva vera e propria, come ad esempio: il ricorso per emissione
di decreto ingiuntivo, con il pignoramento mobiliare (ovviamente
negativo) e l'istanza di fallimento.
La semplice lettera di diffida, anche
se inviata tramite un avvocato, è considerata solo un atto
stragiudiziale che mette in mora il debitore, ma non costituisce
l'inizio di un'azione esecutiva ai fini dell’accettazione della
domanda di accesso al Fondo di Garanzia INPS.
In conclusione, per soddisfare il
requisito dei 6 mesi, è necessario avviare una vera e propria
procedura di recupero forzoso del credito attraverso i canali legali
appropriati, depositando gli atti presso il tribunale competente.
Questo requisito, essenziale per INPS, esiste perché il Fondo di
Garanzia interviene in via surrogatoria, cioè subentrando nei
diritti del lavoratore, ma solo dopo che quest'ultimo ha dimostrato
di aver già tentato il recupero di quanto dovuto dal datore di
lavoro con tutti i mezzi a propria disposizione.