Pubblicazione legale:
Quando nessuno prende parte ad un asta giudiziaria immobiliare, si dice che l'asta è andata deserta.
Ogni volta che un'asta va deserta si provvede ad organizzarne un'altra qualche mese dopo, di conseguenza l'immobile rimasto invenduto inizia un processo di svalutazione rispetto al suo valore di mercato.
Capita spesso di sentire dire che dopo quattro tentativi di vendita deserti, l'immobile, non più vendibile torni al proprietario e che si interrompa l'esecuzione; nulla di più infondato.
Non esiste, nel nostro ordinamento, una norma che statuisce il numero di aste deserte necessarie affinché il giudice dell’esecuzione immobiliare dichiari la chiusura anticipata della procedura di vendita forzata e dunque, proceda a restituire il bene "liberato” al debitore.
A norma dell'art. 591 codice di procedura civile, il giudice può fissare il ribasso del valore dell’immobile fino ad un limite massimo del 25% fino alla quarta asta, mentre dal quarto tentativo di vendita il ribasso può essere anche del 50%.
Accertato che alcuna procedura esecutiva viene interrotta dopo il quarto tentativo deserto, che l'immobile seppur svalutato economicamente sarà in ogni caso venduto, non resta che chiedersi cosa accade quando il ricavato della vendita è inferiore al debito e quali sono le conseguenze.
Quando un immobile viene venduto ad un costo minore rispetto al debito esistente, il debito residuo non si estingue automaticamente con la vendita all'asta dell'immobile, pertanto in capo al creditore resta il diritto di richiedere la differenza tra ciò che gli spettava al momento dell’apertura della procedura esecutiva (oltre eventuali successive spese, incluse quelle dell’esecuzione) e quanto ha effettivamente ricevuto a seguito dell’asta.
Ne consegue che il debitore potrà essere chiamato a soddisfare il creditore per il residuo attraverso: Beni mobili (automobile, arredamento, gioielli, contanti); Beni immobili (case, ville, garage, etc); Crediti verso terzi (stipendio, pensione, canoni di affitto percepiti); Somme depositate in conti correnti o depositi bancari.