La
 seconda Sez. Civ. della Corte di Cassazione, con la Sentenza numero 
21479/2018 ha esaminato il caso di una disciolta coppia di conviventi 
che, nel periodo trascorso insieme, aveva effettuato lavori di restauro 
dell’abitazione che risultava, però, intestata ad uno solo di essi.
Il convivente non intestatario, che, fallita l'unione, aveva dovuto 
lasciare l' immobile, chiedeva il rimborso di quanto aveva speso.
La Cassazione ha confermato le Sentenza dei Giudici di merito obbligando
 l’intestataria della casa, in questo caso la donna, a restituire 
l’equivalente di quanto investito dal compagno. 
Questo in base al principio, di cui all’articolo 2041 c.c., ovvero dell’ingiusto arricchimento.
La proprietaria dell’immobile risultava, infatti, aver beneficiato di un
 ingiusto vantaggio, costituito dall’apporto economico del convivente, 
il quale, parallelamente aveva subito un’ingiustificata diminuzione 
patrimoniale.
Non v'è dubbio, quindi, che a quest’ultimo spetti di essere indennizzato
 per compensare il proprio impoverimento dal momento che, “scoppiata la 
coppia”, non poteva più usufruire di quell' abitazione.
Avv. Alida Manfredi