Pubblicazione legale: 
					
Molti genitori  si trovano nella complicata situazione, conseguente alla
 separazione o allo scioglimento della famiglia di fatto, di affrontare 
l' ulteriore  difficoltà  di vivere in luoghi  tra essi lontani.
Sorge , quindi, il dubbio se sia possibile, proprio per via della 
distanza che li separa, ottenere l’affidamento esclusivo del figlio in 
capo al genitore presso il quale il figlio vive prevalentemente.
Ebbene, l’art. 337 ter del Codice civile stabilisce che si debba, 
prioritariamente, valutare la possibilità che i figli restino  affidati 
ad entrambi i genitori.
Questo principio tutela il diritto dei minori a mantenere un rapporto 
equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cura,
 educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi.
Nulla quaestio se i coniugi  della disciolta famiglia trovino un accordo
 che sia rispettoso di tale principio; qualora, invece, una formula 
condivisa non sia praticabile, la soluzione, che non potrà che essere 
giudiziale. Il Giudice, nella propria valutazione, dovrà tenere conto 
esclusivamente dell’interesse morale e materiale dei figli, perchè è 
proprio per tutelare questo interesse che la Legge predilige 
l’affidamento ad entrambi i genitori.
Ma se i genitori abitano a notevole distanza l’uno dall’altro? È 
possibile, solo per questo motivo, ottenere che uno dei due abbia 
l’affidamento esclusivo del figlio? La risposta è negativa.
L’affidamento riguarda principalmente l’attribuzione ai genitori del 
potere di prendere le decisioni riguardanti i figli, sia quelle più 
importanti, sia quelle di rilevanza minore. Queste decisioni possono 
essere prese anche a distanza, mentre  l'’affidamento esclusivo ad uno 
dei genitori, come dice la parola stessa, esclude l’altro genitore dalle
 decisioni  che riguardano il minore.
La distanza tra i genitori, quindi, non è, da sola, sufficiente a giustificare l’affidamento esclusivo.
Sul punto, ed a sostegno di quanto chiarito, si è espressa recentemente 
la Corte di Cassazione con la sentenza n. 30826 del 28 Novembre 2018. 
Con tale pronuncia la Corte ha affermato che “ai fini dell’affidamento 
esclusivo non è sufficiente la mera considerazione della distanza 
oggettiva esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, la quale può
 incidere esclusivamente sulla disciplina dei tempi e delle modalità 
della presenza del minore presso ciascuno di essi … ma occorre una 
specifica motivazione che tenga conto in positivo della capacità 
educativa del genitore affidatario ed in negativo dell’inidoneità o 
delle manifeste carenze dell’altro genitore”.
In sintesi, vi è una forte tutela, da parte del Diritto, del cosiddetto principio di bigenitorialità.
Avv. Alida Manfredi