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Con la Sentenza numero 34952/2018 la Suprema Corte di Cassazione, 
Sez. VI Pen., ha condannato un uomo, trentacinquenne disoccupato, per 
non aver provveduto al mantenimento della figlia.
L’uomo si era difeso sostenendo di non aver redditi e che aveva 
concordato con la madre di versare € 50 mensili per il mantenimento 
della figlia.
La Corte ha riaffermato il principio che non hanno valore gli accordi
 sui mezzi di sussistenza presi dai genitori, se non sono stati 
omologati, cioè come dire, “contrallati”, dal Tribunale. Ha, inoltre, 
precisato che la minore età dei figli rappresenta, di per se stessa, una
 condizione di stato di bisogno, che obbliga i genitori a contribuire al
 loro mantenimento.
Ha, quindi, sancito che il reato di cui all’ art. 570 Codice Penale 
sussiste se un genitore omette la prestazione economica a favore di 
figli minori o inabili, anche quando al mantenimento dei medesimi 
provveda, in via sussidiaria, l’altro genitore.
In definitiva, il genitore non può venir meno all’ assistenza 
materiale della prole adducendo la scusa di essere disoccupato, ma deve 
attivarsi per ottenere un reddito, al fine di adempiere agli obblighi di
 mantenimento dei figli.
Avv. Alida Manfredi