Pubblicazione legale:
L’assegno bancario è un titolo di credito attraverso
il quale un soggetto, detto traente, ordina alla banca, detta trattaria, di
pagare al portatore legittimo del titolo (assegno) una somma di denaro
determinata. Si deve sapere che la materia che disciplina in modo principale
l’assegno bancario è molto risalente nel tempo: si tratta del Regio Decreto
n.1736 del 21 dicembre 1933. E’ noto a tutti che l’assegno bancario deve essere
compilato in tutte le sue parti, quindi bisogna indicare il luogo in cui viene rilasciato,
la data, la cifra, la cifra in lettere ed apporre la propria firma. Non sempre,
però, le cose vengono fatte per bene o come richiede la legge. Spesso, infatti,
accade che l’assegno venga consegnato al creditore “post datato”, ovvero sia
con una data successiva a quelle in cui viene consegnato, oppure, molto, troppo
spesso (mi sia consentito) l’assegno viene consegnato senza indicazione della
data e senza indicazione del luogo. Perché? Intenzione delle parti è creare una
garanzia. Mi spiego con un esempio. Tizio consegna a Caio della merce del
valore di mille euro. Caio in quel momento ha altri fornitori da pagare, ma la
merce di Tizio è necessaria per finire un lavoro commissionato da Sempronio e
ricevere a sua volta il saldo. Sicché Caio consegna un assegno bancario
dell’importo di mille euro senza indicazione del luogo e della data “in
garanzia”, pattuendo con Tizio che al saldo ricevuto per il lavoro
commissionato da Sempronio, Tizio potrà incassare l’assegno. Queste situazioni
in Italia sono all’ordine del giorno, sono prassi. Sennonchè questa prassi non
solo è contraria alla legge, ma può creare danno al traente. Sul punto è
intervenuta più volte la Cassazione Civile. L’orientamento prevalente ritiene
che il patto di garanzia posto alla base dell’emissione dell’assegno sia nullo
per contrarietà a norme imperative. Ciò vuol dire che l’assegno è valido, ma è
nullo l’accordo “sottobanco” intercorso tra debitore-garante e creditore.
Questo cosa comporta nella pratica? Se l’accordo è nullo, l’assegno torna ad
essere un titolo pagabile a vista al portatore, cosicché il “nostro” Tizio ben
potrebbe incassare il citato assegno di mille euro in ogni momento, posto che
l’assegno torna ad essere una promessa di pagamento. Quindi che strumenti può
utilizzare Caio per evitare che Tizio incassi l’assegno prima della data pattuita?
In realtà Caio potrà liberarsi dell’obbligazione soltanto dimostrando ( e così
contestare la promessa di pagamento di mille euro) l’avvenuto adempimento
dell’obbligazione posta alla base dell’assegno. Detto in parole semplici. Caio
dovrà dimostrare di avere pagato prima che Tizio abbia incassato l’assegno.
Così facendo l’assegno originariamente consegnato in garanzia non esplica più
alcun effetto. Stessa cosa vale per gli assegni postdatati. L’assegno in questo
caso è irregolare, ma pienamente valido. Quindi molta attenzione a fare queste
operazioni. E’ necessario infatti aggiungere sul punto che la legge consente al
creditore di presentare in qualunque momento, quindi anche immediatamente,
l’assegno per il pagamento a “vista”. Ciò, quindi, anche se la data è
successiva. In tale caso le conseguenze sono di carattere fiscale (cosiddetta
regolarizzazione fiscale). Dal 1999, infatti, l’emissione di un assegno
postdatato non configura più un reato, ma la condotta è sanzionabile
amministrativamente per evasione del bollo. Ne sono responsabili sia il traente
che il prenditore, nonché anche la banca negoziatrice. Quindi quando il prenditore
dell’assegno postdatato porta all’incasso l’assegno prima della scadenza sarà
tenuto ad eseguire la procedura di regolarizzazione del titolo in suo possesso.
L’assegno postdatato acquista l’efficacia di un titolo esecutivo solo nel caso
in cui venga regolarizzato mediante versamento dell’imposta proporzionale
calcolata attraverso il pagamento del le sanzioni come per le cambiali (12 per
mille) e attraverso il pagamento delle sancite in materia di bollo. L’assegno
postdatato viene equiparato ad una cambiale e, pertanto, deve essere
regolarizzato con il pagamento delle relative imposte. Alla luce di quanto
detto sinora, pertanto, è consigliabile che l’assegno postdatato, consegnato a
garanzia di un debito, debba essere restituito al debitore qualora questi
adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel
frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere,
comunque, in caso di mancato pagamento entro la data pattuita. In conclusione
mi auguro in queste poche righe di avere chiarito alcuni aspetti “critici”
dell’utilizzazione impropria degli assegni. Mi riporto a quanto scrisse Publio
Siro, drammaturgo romano, vissuto nel I secolo a.C.,originario di Antiochia,
l’odierna Turchia, fu condotto a Roma come schiavo dalla Siria, anche se in
seguito gli fu data la libertà. Ebbe la possibilità di studiare l’opera
teatrale e continuò a vivere nella casa del patrono, Publius, suocero di
Cicerone. Sirio divenne noto come autore e recitatore di Mimi, i quali erano
delle scenette comiche, molto amate dal popolo. Tanto che nel 46 a.C. ai giochi
trionfali organizzati da Giulio Cesare supera il più noto rivale Decimo
Laberio. Si narra che queste Sententie (aforismi formati daun solo verso)
venissero raccolti in un libretto dai suoi ammiratori e che cominciassero a
circolare con enorme successo popolare, tanto che vennero molto apprezzate
addirittura da Seneca il vecchio e vennero usate per l’insegnamento scolastico
fino al tempo di Sant’Agostino; fino al Rinascimento vennero apprezzate.
Riporto una di queste sententiae che credo possa aiutare a riflettere tutti noi
”lienum aes homini ingenuo acerba est
servitus”: i debiti , per un uomo d’onore, sono un’amara schiavitù.