Assegno bancario senza data e assegno bancario postdatato. Istruzioni per l’uso.

Scritto da: Alessandro Taiola - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

L’assegno bancario è un titolo di credito attraverso il quale un soggetto, detto traente, ordina alla banca, detta trattaria, di pagare al portatore legittimo del titolo (assegno) una somma di denaro determinata. Si deve sapere che la materia che disciplina in modo principale l’assegno bancario è molto risalente nel tempo: si tratta del Regio Decreto n.1736 del 21 dicembre 1933. E’ noto a tutti che l’assegno bancario deve essere compilato in tutte le sue parti, quindi bisogna indicare il luogo in cui viene rilasciato, la data, la cifra, la cifra in lettere ed apporre la propria firma. Non sempre, però, le cose vengono fatte per bene o come richiede la legge. Spesso, infatti, accade che l’assegno venga consegnato al creditore “post datato”, ovvero sia con una data successiva a quelle in cui viene consegnato, oppure, molto, troppo spesso (mi sia consentito) l’assegno viene consegnato senza indicazione della data e senza indicazione del luogo. Perché? Intenzione delle parti è creare una garanzia. Mi spiego con un esempio. Tizio consegna a Caio della merce del valore di mille euro. Caio in quel momento ha altri fornitori da pagare, ma la merce di Tizio è necessaria per finire un lavoro commissionato da Sempronio e ricevere a sua volta il saldo. Sicché Caio consegna un assegno bancario dell’importo di mille euro senza indicazione del luogo e della data “in garanzia”, pattuendo con Tizio che al saldo ricevuto per il lavoro commissionato da Sempronio, Tizio potrà incassare l’assegno. Queste situazioni in Italia sono all’ordine del giorno, sono prassi. Sennonchè questa prassi non solo è contraria alla legge, ma può creare danno al traente. Sul punto è intervenuta più volte la Cassazione Civile. L’orientamento prevalente ritiene che il patto di garanzia posto alla base dell’emissione dell’assegno sia nullo per contrarietà a norme imperative. Ciò vuol dire che l’assegno è valido, ma è nullo l’accordo “sottobanco” intercorso tra debitore-garante e creditore. Questo cosa comporta nella pratica? Se l’accordo è nullo, l’assegno torna ad essere un titolo pagabile a vista al portatore, cosicché il “nostro” Tizio ben potrebbe incassare il citato assegno di mille euro in ogni momento, posto che l’assegno torna ad essere una promessa di pagamento. Quindi che strumenti può utilizzare Caio per evitare che Tizio incassi l’assegno prima della data pattuita? In realtà Caio potrà liberarsi dell’obbligazione soltanto dimostrando ( e così contestare la promessa di pagamento di mille euro) l’avvenuto adempimento dell’obbligazione posta alla base dell’assegno. Detto in parole semplici. Caio dovrà dimostrare di avere pagato prima che Tizio abbia incassato l’assegno. Così facendo l’assegno originariamente consegnato in garanzia non esplica più alcun effetto. Stessa cosa vale per gli assegni postdatati. L’assegno in questo caso è irregolare, ma pienamente valido. Quindi molta attenzione a fare queste operazioni. E’ necessario infatti aggiungere sul punto che la legge consente al creditore di presentare in qualunque momento, quindi anche immediatamente, l’assegno per il pagamento a “vista”. Ciò, quindi, anche se la data è successiva. In tale caso le conseguenze sono di carattere fiscale (cosiddetta regolarizzazione fiscale). Dal 1999, infatti, l’emissione di un assegno postdatato non configura più un reato, ma la condotta è sanzionabile amministrativamente per evasione del bollo. Ne sono responsabili sia il traente che il prenditore, nonché anche la banca negoziatrice. Quindi quando il prenditore dell’assegno postdatato porta all’incasso l’assegno prima della scadenza sarà tenuto ad eseguire la procedura di regolarizzazione del titolo in suo possesso. L’assegno postdatato acquista l’efficacia di un titolo esecutivo solo nel caso in cui venga regolarizzato mediante versamento dell’imposta proporzionale calcolata attraverso il pagamento del le sanzioni come per le cambiali (12 per mille) e attraverso il pagamento delle sancite in materia di bollo. L’assegno postdatato viene equiparato ad una cambiale e, pertanto, deve essere regolarizzato con il pagamento delle relative imposte. Alla luce di quanto detto sinora, pertanto, è consigliabile che l’assegno postdatato, consegnato a garanzia di un debito, debba essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere, comunque, in caso di mancato pagamento entro la data pattuita. In conclusione mi auguro in queste poche righe di avere chiarito alcuni aspetti “critici” dell’utilizzazione impropria degli assegni. Mi riporto a quanto scrisse Publio Siro, drammaturgo romano, vissuto nel I secolo a.C.,originario di Antiochia, l’odierna Turchia, fu condotto a Roma come schiavo dalla Siria, anche se in seguito gli fu data la libertà. Ebbe la possibilità di studiare l’opera teatrale e continuò a vivere nella casa del patrono, Publius, suocero di Cicerone. Sirio divenne noto come autore e recitatore di Mimi, i quali erano delle scenette comiche, molto amate dal popolo. Tanto che nel 46 a.C. ai giochi trionfali organizzati da Giulio Cesare supera il più noto rivale Decimo Laberio. Si narra che queste Sententie (aforismi formati daun solo verso) venissero raccolti in un libretto dai suoi ammiratori e che cominciassero a circolare con enorme successo popolare, tanto che vennero molto apprezzate addirittura da Seneca il vecchio e vennero usate per l’insegnamento scolastico fino al tempo di Sant’Agostino; fino al Rinascimento vennero apprezzate. Riporto una di queste sententiae che credo possa aiutare a riflettere tutti noi ”lienum aes homini ingenuo acerba est servitus”: i debiti , per un uomo d’onore, sono un’amara schiavitù.

 



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Alessandro Taiola

Avvocato in provincia di Brescia




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