Validità delle prove digitali e delle intercettazioni informatiche

Sentenza n. 25401/2024 della Corte di Cassazione, Sez. IV penale, 20 giugno 2024




Sentenza giudiziaria: Il caso riguardava intercettazioni effettuate tramite captatore informatico: era in discussione l’utilizzabilità delle risultanze dell’intercettazione per delitti diversi da quelli indicati nel decreto autorizzativo. L’art. 270, comma 1-bis, c.p.p. contiene una limitazione all’utilizzazione dei risultati dell’intercettazione: essi possono essere utilizzati solo per l’accertamento dei delitti indicati all’art. 266, comma 2-bis, c.p.p., quando la captazione riguarda “conversazioni intercorsi tra presenti”. Decisione della Corte: ha affermato che quando la captazione informatica non riguarda conversazioni tra presenti, vale la clausola di salvezza dell’“incipit” dell’art. 270, comma 1-bis, c.p.p., che rinvia alle condizioni previste dal comma 1 dello stesso articolo. In altre parole, ha ritenuto che la limitazione dell’utilizzabilità prevista nel comma 1-bis per i soli delitti indicati all’art. 266, comma 2-bis, non sia estendibile automaticamente quando si tratti di captazioni non tra presenti. Una sentenza interessante in quanto tocca il tema cruciale della validità delle prove digitali e delle intercettazioni informatiche, oggi centrale nelle indagini penali e nei processi. Evidenzia come le norme processuali (qui il c.p.p.) debbano essere interpretate con attenzione alle condizioni materiali della captazione (tra presenti vs non tra presenti). Offre un riferimento per chi lavora in ambito penale su reati informatici, intercettazioni e attività della polizia giudiziaria: utile anche nella definizione della strategia difensiva o della parte offesa. Riporta un bilanciamento tra diritto all’accertamento della prova e garanzie procedurali. Nell’assistenza legale, se si ipotizza di utilizzare intercettazioni o captazioni informatiche bisogna verificare esattamente per quali delitti era stato autorizzato il decreto e se la captazione ricade nelle ipotesi “tra presenti”. Come difesa: potrebbe sollevare la nullità o l’inutilizzabilità delle prove se la captazione non rispetta i requisiti normativi (anche alla luce di questa sentenza). Per la parte offesa: sapere che la prova è potenzialmente utilizzabile anche in questi casi può rendere più efficace la costituzione di parte civile o la richiesta di misure cautelari. Sul piano normativo e dottrinale: la decisione contribuisce al dibattito su come la legge processuale penale si adatti all’era digitale



Pubblicato da:


Alessandro Romano

Avvocato




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