Sentenza giudiziaria:
Separazione consensuale tra coniugi residenti in città diverse.
I due figli son stati affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori, secondo quanto disposto dal novellato art. 155 c.c., i quali esercitano insieme la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la prole, relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle loro aspirazioni.
Per quanto attiene alle questioni di ordinaria amministrazione, come indicato nel comma terzo del citato articolo 155 c.c., queste possano essere assunte separatamente da ambedue i genitori, nel rispetto ed esclusivo interesse dei figli.
Di comune accordo, alcun assegno mensile sarà versato per il mantenimento della moglie, il padre avrà a carico entrambi i figli garantendo le spese del fabbisogno dei ragazzi. Restano a carico del padre il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per i due figli, purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre. A titolo esemplificativo, per l’acquisto dei libri scolastici/testi universitari ed altre necessità didattiche e ludiche, per le spese mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN ed ogni altra spesa necessaria per l’educazione ed istruzione della prole.