Segnalazione a sofferenza: la cessionaria deve effettuare nuovamente l’istruttoria per valutare la sussistenza dei requisiti.

Scritto da: Alessandro Corvino - Diritto del risparmio




Pubblicazione legale: Condivido provvedimento del Tribunale di Napoli ottenuto stamane dallo Studio legale Corvino; con questo si afferma che la società cessionaria di un credito bancario non può 'segnalare a sofferenza', in Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, quale mero 'automatismo', sol perché il credito risulti già censito come tale dall'originaria banca che ha erogato il credito, ma è onerata dal valutare, tempo per tempo, l'esistenza e la sussistenza degli elementi legittimanti la segnalazione, compiendo autonoma istruttoria (di cui poi deve dar prova). Il Tribunale ha pertanto ordinato l'immediata cancellazione della segnalazione a sofferenza perpetrata in danno del ns. assistito, condannando la banca al pagamento di € 300,00 giornalieri in caso di mancata/ritardata cancellazione oltre che al pagamento delle spese legali. Segnalo che tale provvedimento pare interessante perché mina l'orientamento secondo cui legittimata passiva con riferimento alle domande inerenti a cancellazioni di segnalazioni pregiudizievoli in C.R., e conseguente risarcimento del danno, sia esclusivamente la banca cedente, cosi deresponsabilizzando le società cessionarie che oggi, invece, sono protagoniste assolute del mercato del credito. L'ordinanza si pone in continuità con precedenti già ottenuti sul punto dallo studio: ordinanza del Tribunale di Napoli Nord n. 2901/2024 ed ordinanza del Tribunale di Napoli Nord resa nel procedimento cautelare n.r.g. 4704/2024.

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Alessandro Corvino

Avvocato esperto in diritto bancario




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