Pubblicazione legale: 
					
DEBITI  PER 
TASSE:  PIGNORAMENTO  ED IPOTECA SU IMMOBILI
 
Il cittadino che abbia verso l’Agenzia Entrate, l ’Inps o gli
Enti Locali, un debito per mancato pagamento di tasse, imposte o contributi, che nel complessivo superi euro 20.000, può attendersi che venga effettuata sul suo
immobile una iscrizione ipotecaria.  
Agenzia Entrate
Riscossione, ex Equitalia, può iscrivere ipoteca, notiziando il cittadino con
apposito avviso, contro il quale può essere proposto ricorso.
L’ipoteca può essere iscritta anche se il contribuente sia
proprietario di un solo immobile, ad
esempio  la prima casa dove risiede.
Per cancellare l’ipoteca sarà necessario pagare quanto
dovuto, oppure se è stato  fatto ricorso,
attendere ed ottenere un  esito
favorevole in sede giudiziaria.
Che cos’è invece il
pignoramento dell’immobile? È un vincolo posto sui 
beni del debitore  per permettere
che il creditore possa soddisfarsi su di essi, vendendoli e prendendo le somme
che saranno ricavate dalla vendita.
In parole semplici significa 
che il contribuente la cui casa sia pignorata da Agenzia Entrate
Riscossione per debiti per tasse non pagate, non può vendere la casa, e il
vincolo del pignoramento  permane per un
certo periodo; in questo periodo di
tempo  l’ 
Agenzia Riscossione può decidere di 
vendere l’immobile all’asta.
La legge pone però
limiti al pignoramento della prima casa; 
l’immobile non può essere pignorato se: 
1)    
l’immobile
costituisca  l’unica abitazione del
debitore;  
2)    
sia
iscritto al catasto come civile 
abitazione;
3)    
non
deve essere immobile di lusso;
4)    
non
deve essere accatastato nelle categorie catastali A\8 e A\9, ville e castelli;
5)    
il
debitore deve avere nell’immobile la residenza anagrafica
6)    
il
debito per cui si procede non deve superare 
euro 120.000
Se  manca anche uno solo di questi elementi
l’immobile diventa pignorabile dal Fisco.
CONCLUSIONI: 
l’iscrizione ipotecaria è sempre possibile quando il debito con Agenzia
Entrate Riscossione supera euro 20.000, anche sulla prima casa di
abitazione.
Il pignoramento è possibile solo se il debito superi euro 120.000, e
l’immobile non abbia i requisiti prima descritti da 1) a 5).
 
Conviene consultarsi con il proprio
Legale di fiducia;  per sapere se ci sono
ipoteche o pignoramenti  è necessario  fare una visura alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.
 
 
AVVOCATO  ALESSANDRA  BOTTURA,    Verona