Pubblicazione legale: 
					
DEBITI  PER 
TASSE:  PIGNORAMENTO  DELLO STIPENDIO 
 
Il cittadino
contribuente che ha debiti per tasse, Irpef, Iva, Irap,  verso l’Agenzia Entrate,  o di contributi verso l’Inps o l’Inail per
mancato pagamento,  può attendersi che se
non paga prontamente, l’Agenzia Entrate Riscossione cioè l’ex Equitalia,
prepari   qualche  spiacevole sorpresa.  
Se l’ ammontare  del
debito  supera euro 20.000, Agenzia
Entrate Riscossione  può iscrivere ipoteca, notiziando il cittadino
con apposito avviso, contro il quale può essere proposto ricorso.
 
Qui parleremo del pignoramento
dello stipendio, ovvero del modo con il quale la Agenzia Riscossione
può farsi pagare dal contribuente anche contro la sua volontà.
Bisogna DISTINGUERE se
il creditore, cioè colui che deve avere i soldi, sia un CREDITORE PRIVATO, come
la BANCA, oppure il creditore sia l’AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE per tasse e
contributi. 
1)     Se il creditore è un privato, ad es. la Banca alla quale non abbiamo
pagato la rata del mutuo, ha diritto ad avere il 20 per cento della busta paga,
ovvero un quinto, come prevede la legge;
2)     Se il creditore è l’Agenzia Entrate Riscossione, che riscuote per conto
degli Enti Pubblici  le tasse e i
contributi non pagati, si comporta in questo modo:
 
se la busta paga non è superiore ad euro 2.500 , l’Agente della
Riscossione può prendere il 10 per cento; se la busta paga è di importo
compreso tra euro 2.501 e 5.000, l’Agente della Riscossione può prendere un settimo
, se la busta paga è superiore  ad euro
5.000, il 20 per cento. 
 
Per tutti i creditori vale il principio,
scritto nell’ art 545 C.P.C., che può essere pignorato lo stipendio, solo nella
somma che eccede l’assegno sociale aumentato della metà.
Attualmente, anno 2023, l’ASSEGNO SOCIALE è pari ad euro  503,23.
 
Pertanto resta impignorabile la somma di euro 754,73 euro, ovvero
l’assegno sociale aumentato della metà.
Questo importo dello stipendio non può essere toccato da nessun
pignoramento; la legge lo ritiene il minimo vitale per l’esistenza e non
può essere toccato.  
Contro il pignoramento può essere proposto ricorso in opposizione entro
20 giorni dalla notifica,   in Tribunale.
 
Quanto sopra scritto si applica solo al 
pignoramento dello stipendio; 
DIVERSE NORME, si applicano al pignoramento della pensione e delle somme
giacenti sul conto corrente al momento del pignoramento.
 
 
Conviene sempre  consultarsi con il proprio Legale di fiducia,
appena sia pervenuto l’atto di pignoramento
 
 
 
STUDIO LEGALE AVVOCATO 
ALESSANDRA  BOTTURA,                          Verona