Sentenza giudiziaria:
Reati ostativi (art. 4-bis O.P.) e preclusione alla concessione di pene sostitutive delle pene detentive brevi
Con la sentenza n. 139 del 29 luglio 2025, la Corte Costituzionale si è pronunciata argomentando che non è costituzionalmente illegittimo escludere dalle pene sostitutive i condannati per reati ostativi, precisando comunque che l’esecuzione delle pene detentive deve essere conforme ai principi di rieducazione e di umanità imposti dalla Costituzione.
Sostanzialmente, secondo i Giudici Costituzionali rientra nella discrezionalità del legislatore la scelta di non consentire l’applicazione di pene sostitutive alla detenzione ai condannati per i reati indicati nell’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario (i c.d. “reati ostativi”), fra i quali sono annoverati delitti contro la persona e la famiglia, contro il patrimonio, reati associativi ecc.
La Corte pur richiamando il principio della finalità rieducativa della pena, che impone che la stessa sia sempre funzionale al reinserimento sociale del condannato, qualunque sia la gravità del reato commesso, ha contestualmente affermato che non può ritenersi vietato al legislatore escludere dalle pene alternative la generalità dei reati ostativi, che sono in via generale di significativa gravità e di particolare allarme sociale; Di fatto, secondo La Corte, non si può escludere che la pena sia funzionale anche ad altre finalità, come la tutela della società contro la residua pericolosità del condannato e la prevenzione generale dei reati. In particolare quest’ultima finalità può giustificare, dal punto di vista costituzionale, l’esecuzione della pena detentiva anche nei confronti di chi non sia (più) giudicato socialmente pericoloso.