Sentenza giudiziaria:
L'Agenzia Entrate aveva impugnato sentenza della CTR Liguria che annullava accertamento a carico di S.r.l. con cui erano stati recuperati ad imponibile IRES ed IRAP per l'anno 2007 € 707.994,83. Nell'appello l'A.E. sosteneva la non cumulabilità tra il termine dell'accertamento con adesione, il termine d'impugnazione dell'atto accertativo e la sospensione dei termini feriali, asserendo che “esiste un unico termine processuale perentorio di 60 giorni che è quello prescritto dall’art. 21 D.lgs. 546/92, seppur frazionato a causa della sospensione…” e che “conseguentemente solo a questo termine può essere applicato l’art. 155, comma 4 c.p.c.”. Nel giudizio di appello ho confutato la tesi dell'A.E. ed ho sostenuto, al contrario, la piena ed assoluta cumulabilità ed esperibilità per il contribuente dei termini procesuali in questione.
Questa tesi, che é poi divenuto orientamento pacifico presso tute le corti tributarie di merito, è stato pienamente accolto dalla CTR Liguria che ha rigettato l'appello.