Sentenza giudiziaria:
L'Agenzia Entrate aveva impugnato sentenza della CTR Liguria che annullava accertamento a carico di S.r.l. con cui erano stati recuperati ad imponibile IRES ed IRAP per l'anno 2007 € 596.080,26 Nell'appello l'A.E. sosteneva la non cumulabilità tra il termine dell'accertamento con adesione, il termine d‘impugnazione dell'atto accertativo e la sospensione dei termini feriali, asserendo che “esiste un unico termine processuale perentorio di 60 giorni che è quello prescritto dall’art. 21 D.lgs. 546/92, seppur frazionato a causa della sospensione…” e che “conseguentemente solo a questo termine può essere applicato l’art. 155, comma 4 c.p.c.”. Nel giudizio di appello ho confutato la tesi dell'A.E: ed ho sostenuto, al contrario, la piena ed assoluta cumulabilità ed esperibilità per il contribuente dei termini processuali in questione.
Questa tesi, che é poi divenuta orientamento pacifico presso tutte le corti tributarie di merito, è stata pienamente accolta dalla CTR Liguria che ha rigettato l'appello.